HAI DELLE DOMANDE? NOI ABBIAMO LE RISPOSTE!

Alla ENGISERVICE siamo fermamente convinti che la riqualificazione energetica alla tua abitazione, studio ed immobile in generale è di fondamentale importanza sia in termini di risparmio energetico sulla bolletta che ai fini della detrazione fiscale.
L'attenzione rivolta ai consumi porta benefici all'ambiente ed alla collettività, noi della ENGISERVICE offriamo consulenza su progetti sia nuovi che esistenti, fornendo la soluzione ideale per qualsiasi esigenza grazie alla competenza ed alla perfetta conoscenza dei regolamenti e delle leggi vigenti.
  • 1. Che cos'è l'Ape e perché serve per la propria abitazione?

    L’Ape (attestazione di prestazione energetica) contiene la «targa energetica» che sintetizza le caratteristiche energetiche dell’immobile. Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. L’attestato deve contenere anche i dati catastali dell’immobile. Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione per trovare un inquilino, i relativi annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l’Indice di prestazione energetica (Ipe) dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispodente, contenute nell’attestato di prestazione energetica. Poi, durante le trattative di compravendita o di locazione, venditori e locatori devono rendere disponibile al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l’attestato di prestazione energetica. In caso di vendita l’attestato dovrà essere consegnato all’acquirente, così come in caso di locazione al conduttore.
  • 2. Quali obblighi ha chi vende o affitta per quanto riguarda l'Attestato di prestazione energetica?

    Il decreto 63/2013, poi convertito dalla legge 90/2013, ha introdotto l’Ape (attestato di prestazione energetica) al posto del precedente Ace (attestato di certificazione energetica) e ha sanzionato di nullità, in caso di mancata allegazione dell’Ape. I successivi decreti D.L. 145/2013 e la legge 147/ 2013 con il chiarimento della legge di stabilità 2014 hanno dichiarato eccessiva la nullità del contratto in caso di assenza di Ape ed hanno ritenuto che una sanzione pecuniaria sia più che adeguata.  In definitiva, conclude il Ministro, la nullità dei contratti di compravendita e di locazione a cui non sia stato allegato l’APE è da ritenersi una misura eccessiva, mentre la sanzione pecuniaria risulta una misura adeguata.
    In ogni caso sia che si venda o che si affitti o si venda una casa sussiste l’obbligo di dotarsi dell’Ape poi la legge definisce quando va allegato o meno.
  • 3. Cosa si rischia in caso di mancata allegazione dell'Ape ai contratti?

    Sono previste delle sanzioni pecuniarie così definite: Per compravendita da 3000 a 18000 euro. Per locazione da 1000 a 4000 euro, ridotta nel caso la locazione sia inferiore ai 3 anni a 500 e fino a 2000 euro.
  • 4. Cosa si rischia in caso di mancata dotazione dell'Ape per un immobile?

    Sono previste delle sanzioni pecuniarie così definite: Per compravendita da 3000 a 18000 euro. Per locazione da 300 a 1800 euro. L’obbligo non sussiste per le donazioni e/o i trasferimenti a titolo gratuito.
  • 5. Sugli annunci commerciali di vendita o affitto è necessario riportare i consumi energetici?

    Si, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i relativi annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali dovranno riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. Tutte informazioni contenute nell’Attestato di prestazione energetica. In caso contrario, «il responsabile dell’annuncio» è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3mila euro.
  • 6. È vero che, oltre all'Ape, bisogna allegare al contratto anche il libretto di impianto?

    No. All’attestato di Prestazione energetica (Ape) che, a pena di nullità, va allegato ai contratti di compravendita, donazione e locazione, non deve essere unito il «libretto di impianto»: lo sostiene una nota del consiglio nazionale del Notariato. L’articolo 6, comma 5, del Dlgs 192/2005 (modificato dal Dl 63/2013) dispone che i libretti di impianto «sono allegati» all’attestato di prestazione energetica: l’espressione «allegazione» deve essere intesa nel senso che l’Ape deve essere accompagnato nel tempo dai documenti necessari affinché possa essere verificata una delle condizioni cui è subordinata la validità dell’attestato. Infatti l «libretto di centrale» e il «libretto d’impianto» sono previsti dall’articolo 11 del Dpr 412/1993: devono essere conservati presso l’edificio o l’unità immobiliare in cui è collocato l’impianto termico. Il libretto di impianto è importante, ai fini dell’Ape, perché la validità massima dell’attestato è di dieci anni, e l’Ape va aggiornato a ogni ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata. La validità decennale dell’Ape è subordinata al rispetto delle prescrizioni per i controlli di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio. In caso di mancato rispetto di queste norme l’attestato decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza (prevista appunto nel “libretto”) non rispettata. Occorre pertanto distinguere tra l’esemplare dell’Ape da consegnare all’acquirente o al conduttore, che va accompagnato da una copia del “libretto”, e l’esemplare destinato ad essere allegato al contratto, che invece può essere privo del “libretto”.

  • 7. Le parti possono concordare di fare a meno dell'Ape?

    No, è illegittimo e il contratto di compravendita privo di attestato è sanzionabile. L’attestato deve comunque sussistere fin dall’inizio della trattativa, poiché il proprietario è tenuto a metterlo a disposizione di ogni potenziale acquirente e a indicare la prestazione energetica negli annunci. Al momento del contratto preliminare basta che sia consegnato al promissario acquirente, ma non occorre che sia allegato come invece va fatto al momento del rogito.
Consulta la nostra sezione dedicata al regolamento ed alla normativa completa.

Attestato Prestazione Energetica
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