Cos'è l'Ingegneria Energetica?

Per ingegneria energetica si intende lo studio dell’uso razionale dell’energia nei settori industriale e civile, delle tecnologie, della ricerca e dell’innovazione riguardanti le fonti energetiche fossili (petroliocarbonegas), le rinnovabili e l’energia nucleare.
La sua attività si svolge sia nell’applicazione di tecniche consolidate sia nello sviluppo di tecnologie innovative. L’attenzione dell’ingegnere energetico si rivolge sia allo studio di nuovi metodi di conversione dell’energia a partire dalle fonti primarie disponibili in natura sia alla pianificazione ed alla gestione degli usi finali, alla ricerca ed allo sviluppo di nuovi sistemi e vettori energetici e alle problematiche di impatto ambientale. Altro campo d’impiego fondamentale è il risparmio energetico.
  • Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del DL 4 giugno 2013, n.63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.” l’Italia recepisce finalmente la direttiva 2010/31/UE introducendo quindi importanti novità procedurali in materia di certificazione energetica degli edifici.
    Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la definizione di Attestato di Prestazione Energetica degli edifici, comunemente detto APE, che va a sostituire l’ormai vecchio Attestato di Certificazione Energetica o ACE.
    Con il decreto legge, all’art. 2 “Modificazioni dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” viene introdotto anche il concetto di “Edificio a energia quasi zero”, ovvero un edificio ad elevata prestazione energetica il cui fabbisogno è ricoperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema.
    Il decreto prescrive altresì che le prestazioni energetiche degli edifici devono essere determinate in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI e devono fornire un bilancio energetico annuale, richiedendo perciò l’obbligo del calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici anche per la climatizzazione estiva secondo la UNI TS 11300-3: ”Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva” e abrogando, di fatto, le metodologie semplificate per le valutazioni energetiche degli edifici.
    È importante sottolineare che le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché i requisiti minimi da adottare saranno oggetto di decreti successivi che definiranno limiti prestazionali, fattori di conversione dell’energia e classi energetiche globali dell’edificio, inserendo anche i limiti per la prestazione estiva Epe.
    Come conseguenza di quanto esplicitato nel paragrafo precedente, l’APE non è ancora completamente attuato, specialmente nelle nuove parti introdotte dal DL come il calcolo dell’EPe, e pertanto necessita ancora delle nuove linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

    L’attestato di prestazione energetica dovrà essere rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti, certificherà la prestazione energetica attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornirà raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica. Le modalità per redigere l’Ape e gli stessi descrittori non sono stati però ancora definiti, il decreto rimanda infatti a successivi provvedimenti.  

    Il nuovo attestato non sarà operativo fin quando il Ministero dello Sviluppo economico non avrà definito le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione alla direttiva 31/2010 ed adeguato le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Decreto MSE 26 giugno 2009). Con l’adeguamento delle linee guida il decreto dovrà infatti definire l’attestato di prestazione energetica e prevedere nuove metodologie di calcolo semplificate per edifici di ridotte dimensioni o caratterizzati da prestazioni energetiche di modesta qualità. L’avvio dell’Ape potrebbe essere anche molto lento. Difatti il decreto 63/2013 non specifica un tempo limite entro cui dovranno essere emessi i provvedimenti che renderanno pienamente operativo il nuovo attestato energetico.

    L’attestato di qualificazione energetica resta comunque in vita, se ne potrà far ricorso per semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica. In definitiva affianca l’Ape ma il suo utilizzo diventa facoltativo.

    Obbligo di redigere un Attestato di prestazione energetica

    Lavori di nuova costruzione e interventi sull’esistente
    Il futuro attestato dovrà essere prodotto per gli edifici ed unità immobiliari di nuova costruzione ed in caso di interventi importanti sull’esistente. Rientrano in quest’ultima categoria i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e di risanamento conservativo che insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio. Vi rientrano ad esempio: il rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, di tetti o l’impermeabilizzazione delle coperture.

    Vendita o nuova locazione
    Il proprietario di un edificio o di un’unità immobiliare dovrà mettere a disposizione dell’acquirente o del locatario l’Ape già in sede di trattativa e poi consegnarlo al termine della stessa. Inoltre nei contratti di vendita o di nuova locazione sarà obbligatorio inserire una clausola in cui l’acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica, compreso l’Ape.

    Annunci immobiliari
    Tutti gli annunci di vendita e di locazione devono riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare. Devono anche indicare la classe energetica corrispondente.

    Gestione di impianti termici e di climatizzazione
    Anche il rinnovamento o la stipula di nuovi contratti per la gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici (o nel caso in cui il committente sia un soggetto pubblico), dovrà prevedere la predisposizione di un Ape.

    Se già c’è un Ace in corso di validità
    L’obbligo di redigere un Ape viene meno quando è già disponibile un attesto in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/Ce.

    Validità dell’Ape e rinnovo

    Il decreto stabilisce per l’Ape una durata massima di 10 anni e l’obbligo di aggiornarlo in caso di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione che modifichino la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Se, però, non saranno rispettati gli obblighi di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici, comprese le necessità di adeguamento previste dal decreto 16 aprile 2013, l’attestato decadrà il 31 dicembre dell’anno successivo rispetto alla data della scadenza non rispettata.

    Sanzioni

    Il decreto prevede dure sanzioni per i proprietari degli immobili, che se non rispettano l’obbligo di redazione dell’Ape in caso di vendita, di nuova locazione o di ristrutturazioni importanti, dovranno pagare un’ammenda da 3mila a 18mila euro. Non meno severe le sanzioni per il professionista, tenuto a pagare una somma compresa tra 700 e 4200 euro nel caso in cui l’attestato di prestazione energetica non rispetterà i criteri che saranno stabiliti dalla legge.

  • Pratiche per l'ottenimento della detrazione fiscale al 65%

    La legge di stabilità 2013 ha prorogato gli la detrazione fiscale per gli interventi di Riqualificazione Energetica degli edifici. La detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.
    INTERVENTI AGEVOLATI
    Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti.
    Interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache ed infissi).
    Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.
    Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
    Installazione Pompe di Calore.

  • Direttiva per il consumo energetico degli edifici (art. 28 legge 10/91)

    Per tutti gli edifici residenziali,  sia in caso di nuova costruzione e sia per ampliamento e/o ristrutturazione,la legge 10-91 impone di redigere a cura di un  professionista una relazione tecnica da depositare nel comune dove ha sede l’edificio. Nel 2005, recependo la direttiva europea 2002/91/CE, è stato emanato il Decreto Legislativo 19.8.2005, n. 192 che pone limiti al valore del fabbisogno di energia primaria. il decreto attuativo è stato emanato nel 2009 (N°59 del 2 aprile 2009).

    A partire dal 2 febbraio 2007 è entrato in vigore il Decreto legislativo n.311 contenente disposizioni correttive ed integrative al Dlgs n. 192.

    Tale decreto è stato poi successivamente integrato e modificato nel 2009 con la legge 99 ed ancora nel 2012 con il decreto del 22 novembre.
    In pratica la relazione energetica prevede in caso di nuove costruzioni e/o ristrutturazioni ed ampliamenti che l’immobile rispetti determinati requisisti energetici. Tale relazione deve essere elaborata in fase di progetto ed allegata alla documentazione per ottenere la concessione edilizia. La relazione interessa tutti gli aspetti energetici dell’immobile e tende a minimizzare l’impatto energetico dell’edificio in caso di nuove costruzioni ed ottimizzarle nel caso di edifici esistenti ristrutturati. La relazione energetica è a volte richiesta anche per ottenere i benefici fiscali nel caso di interventi di riqualificazione energetica.

Attestato Prestazione Energetica
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